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TARGA PROVA: LE NUOVE REGOLE DAL 29 FEBBRAIO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, il DPR 229 del 21 dicembre 2023 che modifica e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli comunemente detta “TARGA PROVA”.

Il decreto entrerà in vigore il 29 febbraio 2024 e cambierà quello precedente (PDR 474/2001) ordinando in un unico atto tutte le modifiche che negli ultimi anni si sono stratificate.

Le principali novità sono:

  • il rilascio della targa di prova (autorizzazione alla circolazione con targa prova) viene rilasciata sia per i veicoli che non sono ancora stati immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se non sono in regola con la revisione periodica oppure sono privi di copertura assicurativa;
  • il numero delle autorizzazioni alla circolazione con targa prova che viene rilasciato ad ogni azienda tiene conto del numero degli addetti e collaboratori, prevedendo una autorizzazione ogni cinque dipendenti, comunque con un numero minimo di almeno una targa prova (se i dipendenti sono meno di cinque);
  • l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione Civile, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica;
  • l’autorizzazione alla targa prova ha una validità di un anno e non potrà essere rinnovata, nel caso in cui siano trascorsi sei mesi dalla relativa scadenza (bisognerà in tal caso, richiedere una nuova autorizzazione, previa restituzione della vecchia autorizzazione e targa);
  • non è consentito circolare su strada con autorizzazione scaduta di validità; la collocazione della targa prova su un veicolo già immatricolato, deve avvenire posteriormente allo stesso, in modo visibile e tale da non coprire la targa di immatricolazione del veicolo (o la targa ripetitrice), targa originale che non deve essere rimossa; tutte le pratiche per le autorizzazioni alla targa prova sono gestite in modo telematico;
  • in caso di deterioramento dell’autorizzazione, va chiesta una nuova autorizzazione previa restituzione di quella deteriorata e della targa;

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’autorizzazione alla circolazione di prova, targa prova, è soggetta al pagamento del “bollo auto” che è una tassa fissa annua che è da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre e che varia in base alla classe del veicolo.

 

 

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